Il panorama normativo italiano relativo all’occupazione abusiva di immobili subisce un inasprimento significativo con l’introduzione di nuove disposizioni nel Decreto Sicurezza. La riforma mira a imporre sanzioni più severe contro chi occupa illegalmente un’abitazione e, soprattutto, a stabilire una procedura rapida che consenta al legittimo proprietario di rientrare in pieno possesso del bene.
La novità principale è l’introduzione dell’articolo 634-bis nel codice penale, che istituisce il reato specifico di occupazione arbitraria dell’altrui abitazione. Il reato si configura quando l’occupazione o l’impedimento di accesso a un immobile residenziale avviene mediante violenza, minaccia, inganno o raggiro, senza il consenso del legittimo possessore.
La pena prevista per questo reato è la reclusione da due a sette anni. La perseguibilità diventa automatica, senza necessità di querela della persona offesa, se il crimine è commesso a danno di una persona vulnerabile (per età o malattia) o se l’immobile occupato è di proprietà pubblica o a essa accessibile. La legge intende colpire anche chiunque assista o tragga profitto economico dall’occupazione abusiva.
Il Decreto Sicurezza introduce misure dirompenti anche in materia di sfratti per occupazione abusiva. Con il nuovo articolo 321-bis del Codice di Procedura Penale, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può ordinare lo sfratto dell’occupante tramite un decreto motivato, anche nelle fasi preliminari del procedimento penale.
In particolare, se l’immobile in questione è l’abitazione principale del proprietario, la legge prevede che la Polizia Giudiziaria debba recarsi immediatamente sul luogo per eseguire lo sgombero, qualora sussistano fondati motivi per ritenere l’occupazione arbitraria, senza necessità di autorizzazione preventiva del giudice.
In caso di resistenza o rifiuto da parte dell’occupante, l’esecuzione può procedere coattivamente (con la forza) previa autorizzazione del Pubblico Ministero, che può essere concessa anche per via telematica. Il rapporto redatto dagli ufficiali deve essere trasmesso al PM entro 48 ore, il quale a sua volta ha ulteriori 48 ore per richiedere la convalida giudiziale. Il giudice, infine, è tenuto a pronunciarsi entro dieci giorni, pena l’annullamento dell’ordine di sgombero.





